Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

          c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          d) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media» o qualifiche equipollenti, per almeno dieci anni durante la carriera militare.